Canalizzazioni e Prodotti Elettrici esclusi dal Regolamento CPR

Il chiarimento dell'Associazione

I prodotti elettrici ed elettronici continuano ad essere esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento CPR, a prescindere da quei prodotti che già rientrano nel Regolamento 305/2011 attualmente in vigore,  in particolare i cavi.

Questo chiarimento è importante soprattutto per prodotti come le canalizzazioni, che per loro natura potevano essere identificabili come prodotti da costruzione.

Il nuovo Regolamento CPR, al Considerando 14) menziona quale esempio di esclusione dal proprio ambito di applicazione proprio le apparecchiature elettriche ed elettroniche conformi alle seguenti Direttive Europee:

  • 2014/35/EU Direttiva Bassa tensione (LVD) e/o
  • 2014/30/EU Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) tensione e/o
  • 2014/53/EU Direttiva Radio (RED tensione) e/o
  • 2001/95/EC Direttiva Sicurezza Generale dei prodotti (GPSD)

Inoltre, l’allegato VII del nuovo Regolamento, nell’elencare le famiglie di prodotti da costruzione, da considerare per l’elaborazione delle specifiche tecniche richieste dalla Commissione UE, NON ricomprende in tale elenco materiale elettrico, ad eccezione dei cavi.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che, anche per il nuovo Regolamento, affinché un prodotto possa rientrante nell’ampia definizione di prodotto da costruzione e che sia quindi soggetto alla disciplina CPR, è necessario che lo stesso rientri nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea (ETA), in assenza dei quali non è possibile né marcare CE né rilasciare una dichiarazione di prestazione per il prodotto ai sensi della disciplina CPR.

Considerato quindi che per le canalizzazioni per installazioni elettriche NON esistono né specifiche tecniche armonizzate per la disciplina CPR né valutazioni tecniche europee, ne consegue che i tubi per installazioni elettriche NON possono essere marcati CE e il costruttore non può rilasciare per i medesimi la dichiarazione di prestazione.

Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del documento allegato o di scrivere a: csi@anie.it