Approvato il Decreto Superbonus con 150 voti a favore e 109 contrari

La Camera ha approvato definitivamente il disegno di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Detrazioni spalmate in 10 anni anziché in 4.

In data 23 maggio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria (approvato dal Senato). Il Decreto è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 maggio (Serie Generale n.123 del 28-05-2024).

La nuova legge prevede la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi (tra cui Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche), a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 1° gennaio 2024.

Introdotte modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. Le nuove norme vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rimodulato il termine di recupero delle detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus e relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche. Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni (art. 4-bis).

Si restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma riconosce tuttavia per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga.

Inoltre, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati (art. 1).

Si prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza precisando l’ambito applicativo e le modalità di assegnazione delle risorse (art. 1-bis).

Istituito un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale (art. 1-ter).

Si esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articolo 2).

Introdotto l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (art. 3).

Si dispone la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione disciplinandone il regime (anche con riferimento ai contribuenti con iscrizioni d’importo superiore a 100.000 euro) ed i termini di applicazione della norma (art. 4).

Si introduce in capo agli enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle Entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo (art. 4-ter).

In relazione al bonus ristrutturazioni viene ridotta dal 36 al 30 per cento l’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (art. 9-bis, comma 8). Sono escluse dalla riduzione dell’aliquota le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.